In questo secondo appuntamento proviamo a capire e a quantificare l'accantonamento oggetto della riforma. Come molti di voi sapranno il TFR viene calcolato come percentuale (6,91%) della retribuzione lorda annua. Questa percentuale veniva, sino ad ora, accantonata in un fondo aziendale (come voce nel bilancio) e rivalutata annualmente con un tasso calcolato come: 1,5% + 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo ISTAT, un tasso che permetteva una garanzia di mantenimento del capitale reale.
Con la riforma l'accantonamento rimane della stessa entità, ma la sua rivalutazione sarà legata allo strumento previdenziale che il lavoratore sceglierà (fondo pensione, polizza, fondo inps).
Assieme a questa quota alcuni fondi chiusi negoziali potrebbero prevedere una ulteriore quota annua da versare a capo del lavoratore o del datore di lavoro, queste quote non sono comunque riconducibili al TFR, ma sono degli incentivi alla previdenza integrativa. In parole povere le quote in più, se richieste, il lavoratore le dovrà tirare fuori di tasca propria.
Anticipazi sul TFR
Come nel vecchio sistema sarà possibile chiedere anticipi sul TFR anche quando sarà versato nei fondi pensione. La somma da anticipare è calcolata sulla posizione individuale maturata, formata dai versamenti effettuati e dai rendimenti realizzati fino a quel momento.
Dal 1° gennaio 2007, l’iscritto può ottenere l’anticipazione della posizione individuale:
a) in qualsiasi momento della partecipazione alla forma pensionistica:
fino al 75 per cento della posizione individuale maturata per sostenere spese sanitarie conseguenti a gravissime condizioni relative a sé, al coniuge e ai figli (terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche). Le somme oggetto di tale anticipazione possono essere cedute, sequestrate o pignorate solo nei casi e nella misura previsti per la pensione obbligatoria;
b) dopo 8 anni di iscrizione al fondo:
o fino al 75 per cento della posizione maturata per l’acquisto e per la ristrutturazione della prima casa di abitazione per sé e per i figli;
o fino al 30 per cento della posizione individuale, per ulteriori esigenze dell’iscritto.
Per la maturazione degli otto anni di iscrizione sono considerati tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari per i quali non si sia esercitato il riscatto (ossia il recupero delle somme versate per coloro che perdono i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica).
Trattamento fiscale:
Cambia il trattamento fiscale delle somme al momento della liquidazione. Sino ad ora al momento della liquidazione, il TFR è tassato, in linea generale, con l’applicazione dell’aliquota IRPEF media del lavoratore nell’anno in cui è percepito. Per la parte di TFR che si riferisce agli anni di lavoro decorrenti dal 1° gennaio 2001, l’amministrazione finanziaria provvede poi a riliquidare l’imposta, applicando l’aliquota media di tassazione del lavoratore degli ultimi 5 anni.
Con la riforma i contributi versati alle forme di previdenza complementare, escluso il TFR, sono interamente deducibili dal reddito complessivo Irpef fino ad un massimo di Euro 5.164,67. Ai fini dell’applicazione del limite massimo di deducibilità devono essere conteggiati anche gli eventuali contributi a carico del datore di lavoro nonché i contributi versati a favore dei soggetti fiscalmente a carico.
I rendimenti delle forme pensionistiche (fondi chiusi, fondi aperti e polizze) saranno tassati all'11%. La tassazione sarà curata dal fondo stesso, con le stesse modalità di qualsiasi altro fondo o polizza.
Al momento della "liquidazione" verrà tassata solo la quota non già soggetta a tassazione, questo vuol dire che verrà tassato il solo capitale depositato e non i rendimenti. Dal capitale verranno inoltre escluse le quote di contributi non dedotte.
L'aliquota di tassazione è del 15%, con ulteriore riduzione di 0,60% per ogni anno di contribuzione successivo al 15 (in definitiva con 35 anni di contribuzione si otterrà una tassazione del 9%)
Nel secondo appuntamento sulla riforma del TFR, analizziamo la quantificazione della quota di TFR e la tassazione. La quota annua del TFR resta al 6,91%, ma molti fondi chiusi prevedono ulteriori contributi previdenziali da parte di datori e lavoratori. Ancora possibili anticipazioni, mentre cambia la tassazione, più bassa sia per i rendimenti dei fondi (11%) che per il capitale accumulato (dal 9 al 15%).