La riforma del TFR fa parte del più grande pacchetto di riforme riguardanti la previdenza pubblica. Come oramai è noto, l'invecchiamento della popolazione unito ad un sistema pensionistico (il c.d. retributivo) troppo generoso, ha causato un forte aumento della spesa previdenziale nel nostro paese; spesa non ulteriormente sostenibile per le casse pubbliche. Il primo passo fatto nella direzione del risanamento è stato il passaggio al sistema contributivo (ossia il calcolo della pensione in base ai contributi effettivamente versati), passaggio avvenuto nel 96 (riforma Dini).
Per fronteggiare la naturale riduzione della pensione derivante dall'applicazione di questo sistema si è iniziato a parlare di integrazione pensionistica. Integrare significa sommare alla pensione pubblica altre forme di rendita in grado di garantire un determinato tenore di vita.
Tra le risorse individuate a questa finalità vi è il TFR. E' proprio partendo da qui che prende le mosse la riforma a cui tutti i lavoratori dipendenti interessati dovranno dare una risposta.
Iniziamo col riassumere brevemente i principali punti della riforma stessa:
Chi è interessato?
Tutti i lavoratori dipendenti del settore privato (a breve anche del pubblico)
In cosa consiste ?
Consiste nel cambiamento di destinazione del TFR, ossia della quota di retribuzione annuale (circa una mensilità) che fino ad ora veniva trattenuta e liquidata al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Con la riforma il TFR viene destinato ad una forma di previdenza integrativa e verrà restituito al lavoratore al momento della pensione in forma di rendita (ossia un tot al mese/anno) o in parte in rendita e parte in capitale.
In cosa consistono le forme di previdenza integrativa?
Il legislatore ne prevede di tre tipi: i fondi chiusi, i fondi aperti e le polizze assicurative, il fondo Inps.
I fondi chiusi sono dei fondi di investimento a finalità previdenziale costituiti per accordi sindacali, per iniziativa istituzionale, aziendale o di categoria professionale, destinati ai lavoratori individuati dal fondo stesso. Questi fondi sono anche detti di previdenza collettiva, e possono prevedere una contribuzione da parte del lavoratore (al di la della quota di TFR) e/o del datore di lavori.
I fondi aperti e le polizze assicurative sono forme di previdenza individuale, questo vuol dire che l'adesione è un atto di volontà esclusivo del lavoratore. Sono prodotti finanziari che restituiscono il capitale versato in forma di rendita e/o capitale. Sono aperti a qualsiasi soggetto.
Il fondo Inps è la nuova entità ala quale confluiranno le quote di TFR di quei lavoratori che non avranno espresso alcuna preferenza sulla destinazione di tali somme. Il fondo garantirà un rendimento superiore al TFR (ma inferiore a quello percepibile sul mercato) e la restituzione in forma di rendita e/o capitale.
Per maggiori informazioni sulle varie forme previdenziali, consultate questo link: http://www.tfr.gov.it/TFR/FormeComplementari/
Cos'è il silenzio assenso?
A tutti i lavoratori è data la facoltà di indicare (entro luglio 2007) a quale forma previdenziale attribuire la propria quota di TFR, qualora nessuna indicazione venisse data al datore di lavoro entro la data sopra ricordata, scatterà il silenzio assenso, ossia il lavoratore darà il proprio assenso al trasferimento delle quote TFR annuali al fondo di categoria, oppure al fondo INPS.
Cosa succede al TFR già accantonato?
Assolutamente nulla, la riforma riguarderà soltanto gli accantonamenti da oggi in poi.
Alla riforma sono interessati tutti i lavoratori dipendenti del settore privato, ma a breve anche il settore pubblico potrebbe essere coinvolto. Solo il TFR maturato a partire dal 2007 è oggetto della riforma, nulla cambia per quello già accantonato. Entro luglio 2007 i lavoratori potranno esprimersi ed indicare al datore lo strumento previdenziale al quale afferire le quote di TFR, oppure non indicare nulla; in quest'ultimo caso le quote andranno al fondo di categoria o in ultima ratio al fondo costituito presso l'Inps (per le aziende sopra i 50 dipendenti).